Lo studio Bindi assiste i Clienti che intendono raggiungere una soluzione consensuale di separazione e divorzio anche mediante accordo di negoziazione assistita, ossia con un patto formalizzato e sottoscritto dalle parti in studio direttamente davanti all’avvocato, senza ricorso al Tribunale.
Il decreto legge 132/2014 ha infatti introdotto nel nostro ordinamento l’istituto della negoziazione assistita, che consente di traslare dal Tribunale allo Studio legale alcune procedure, tra le quali quelle riguardanti la separazione e la cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio.
Detta normativa si affianca a quella sul c.d. “divorzio breve“, che ha ridotto il termine di separazione a 6 mesi, nel caso di separazione consensuale, e 1 anno, nel caso di separazione giudiziale.
Con l’accordo di negoziazione assistita, diversamente dall’iter “classico”, i coniugi che hanno concordato integralmente le condizioni di separazione o di divorzio possono sottoscrivere un accordo in studio, senza la necessità di presentarsi all’udienza avanti al Presidente del Tribunale.
L’avvocato si occuperà di depositare l’accordo raggiunto presso la Procura della Repubblica, al fine di ottenere il nulla osta o l’autorizzazione del PM. Successivamente l’accordo autorizzato verrà trasmesso, tassativamente entro 10 giorni dalla sottoscrizione, all’ufficiale dello Stato civile del Comune di celebrazione delle nozze, il quale provvederà all’annotazione a margine dell’atto di matrimonio.
L’accordo di negoziazione assistita per la separazione o il divorzio davanti all’Avvocato e senza Tribunale, vantaggi:
1) L’avvocato si occupa della parte autorizzativa e burocratica, sino alla trascrizione dell’accordo nel registro degli atti di matrimonio.
2) drastica riduzione dei tempi: l’iter si completa di regola in 15-20 giorni complessivi. Ottenuta l’autorizzazione della Procura competente, la separazione o il divorzio acquisiscono efficacia dal giorno della sottoscrizione dell’accordo in studio. Ai Clienti verrà rilasciata, dopo circa 2-3 settimane dalla sottoscrizione dell’accordo, una copia autenticata del medesimo, munito di autorizzazione o nulla osta.
3) applicabilità della procedura a qualsiasi situazione familiare: si può operare sia in presenza che in assenza di figli minori, di figli maggiorenni anche non economicamente autosufficienti, di figli incapaci o portatori di grave handicap, senza limitazioni.
4) possibilità di trasferire immobili: le parti possono impegnarsi ad effettuare trasferimenti immobiliari, tra coniugi o verso i figli, usufruendo della totale esenzione fiscale prevista dalla legge.