La Negoziazione Assistita

L’istituto della negoziazione assistita, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 132/2014 convertito poi nella L. n. 162/2014, quale strumento volto alla risoluzione amichevole dei contenziosi e delle liti, esplica funzione deflattiva delle controversie civili, proponendosi di portare fuori dalle aule dei tribunali almeno quelle il cui oggetto rientri nelle materie per cui è stato previsto tale strumento.
Il legislatore ha previsto alcune ipotesi in cui il tentativo di negoziazione è facoltativo e altre in cui è prevista l’obbligatorietà dell’esperimento della procedura.
Per quanto riguarda la prima ipotesi, vi rientrano le controversie disciplinate dal codice del consumo, fatta eccezione per le azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Un particolare caso di negoziazione assistita facoltativa è rappresentata da quella prevista in materia di separazione e divorzio: tramite la Convenzione di negoziazione assistita (da almeno un avvocato per parte), i coniugi possano raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale oppure di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio ex art. 3, primo comma, n.2 lett.b l. n.898/1970, nonché di modifica delle condizioni precedentemente sancite. Tale procedura è applicabile anche in presenza di figli minorenni, con handicap oppure, anche se già maggiorenni ma non ancora autosufficienti in termini economici.
Accanto alla negoziazione assistita facoltativa, abbiamo già accennato alla previsione, in alcuni casi, della obbligatorietà: la L. n. 162/2014 fa obbligo alle parti di promuovere tale procedura prima di iniziare una causa vertente su
- Risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e natanti
– Domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme, purché non eccedenti i 50.000,00 euro, fatta eccezione per le controversie nelle quali è prevista la mediazione obbligatoria (ovvero quelle in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari).Le parti in lite non si trovano, dunque, nella condizione di dover necessariamente esperire i due procedimenti di ADR prima di poter procedere con la domanda giudiziale.
Occorre, in ogni caso, sottolineare che, nelle materie in cui è prevista la mediazione obbligatoria ben possono le parti scegliere preliminarmente di avvalersi della negoziazione assistita, con la precisazione che, in tal caso, laddove la tentata negoziazione fallisse, le parti sarebbero comunque costrette a esperire il previo tentativo (obbligatorio) di mediazione prima di poter precedere in sede giudiziaria, dal momento che non potrà altrimenti dirsi avverata la condizione di procedibilità di cui all’art. 5, comma 1 bis, del d.lgs. n. 28/2010.

Nei casi in cui è prevista la negoziazione obbligatoria, la nuova legge dispone che “l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”, altrimenti l’improcedibilità dovrà essere eccepita, non oltre la prima udienza, dal convenuto, a pena di decadenza o rilevata d’ufficio dal giudice.
La riforma della giustizia ha previsto casi in cui la negoziazione assistita non può essere applicata, ossia:

-Controversie soggette alla mediazione obbligatoria;
-Controversie relative a contratti conclusi tra professionisti e consumatori;
-Decreto ingiuntivo e opposizione;
-Procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile;
-Opposizione esecuzione forzata;
-Procedimenti in camera di consiglio;
-Azione civile esercitata nel processo penale;
-Processi nei quali la parte può agire senza legale.

PROCEDIMENTO
Il legislatore ha previsto, dopo l’informativa da parte dell’avvocato al proprio cliente circa la possibilità di ricorrere a questo strumento di risoluzione amichevole, l’invio alla controparte dell’invito a stipulare la Convenzione di Negoziazione: tale invito deve contenere l’oggetto della controversia e l’avvertimento che in caso di mancata risposta entro 30 giorni o di rifiuto, ciò costituirà motivo di valutazione da parte del giudice ai fini dell’addebito delle spese del giudizio, della condanna al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 cpc e di esecuzione provvisoria ex art. 642 cpc.
Se l’esperimento del procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se l’invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro 30 giorni dalla sua ricezione o dal diverso tempo deciso dalla parte agente.
Se l’invito è accettato, si dà luogo allo svolgimento della Negoziazione vera e propria la quale può avere esito positivo o negativo: in quest’ultimo caso, gli avvocati redigeranno la dichiarazione di mancato accordo, altrimenti avrà luogo la redazione della c.d. Convenzione di Negoziazione, accordo tramite il quale le parti in lite convengono di “cooperare in buona fede e lealtà” al fine di risolvere in via amichevole, appunto, una controversia, tramite l’assistenza di avvocati.
La Convenzione deve necessariamente essere redatta in forma scritta e contenere il termine concordato tra le parti per l’espletamento della procedura ( non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi), nonché l’oggetto della controversia che non può riguardare né i diritti indisponibili né materie di lavoro.
L’accordo raggiunto dalle parti deve essere trasmesso in copia dagli avvocati al Consiglio dell’Ordine del luogo in cui l’accordo è stato raggiunto o presso quello in cui è iscritto uno degli avvocati.
E’ importante evidenziare che l’accordo scaturente dal procedimento di negoziazione assistita costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione della ipoteca giudiziale.