Dal 13 marzo 2016 sono diventate una realtà le nuove dimissioni online, previste dal Jobs Act per combattere le dimissioni in bianco. La nuova procedura comporta l’invio delle dimissioni direttamente da parte del dipendente e non più soltanto la loro convalida. Resta comunque l’adempimento dell’invio della comunicazione di cessazione da parte del datore di lavoro.
Il primo passaggio relativo all’iter di dimissioni consiste nella richiesta all’Inps delle credenziali del lavoratore per l’accesso ai servizi online dell’Istituto. È possibile richiedere il pin direttamente online nel portale web dell’Inps , oppure recandosi personalmente presso una sede territoriale dell’Istituto .
Il lavoratore può comunque fare a meno delle credenziali dell’Inps delegando un soggetto intermediario: sono abilitati all’invio della pratica di dimissioni i patronati, i sindacati, gli enti bilaterali e le commissioni di certificazione.
La nuova procedura di dimissioni si svolge interamente in modalità telematica. In primo luogo, il lavoratore deve reperire il modulo di dimissioni, o di recesso dal rapporto di lavoro, all’interno del portale del Ministero del lavoro, all’indirizzo www.lavoro.gov.it , per poi provvedere alla sua compilazione.
Il Modulo è formato da 5 sezioni: le prime tre sono compilate in automatico, in quanto il sistema attinge alle informazioni relative al rapporto lavorativo direttamente dal portale delle comunicazioni obbligatorie , diverso a seconda della Regione. La quarta sezione del modello deve essere obbligatoriamente compilata dal lavoratore, mentre la quinta sezione è aggiornata automaticamente dal sistema. Una volta terminata la compilazione di tutte le sezioni, il sistema attribuisce una data di trasmissione al modulo, tramite una marca temporale, contenente un codice identificativo. Il modulo è poi inoltrato alla casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica del datore di lavoro e alla direzione territoriale del lavoro (Dtl) competente.
La nuova procedura non deve essere applicata:ai lavoratori domestici (colf e badanti), ai lavoratori pubblici, ai lavoratori marittimi, ai lavoratori durante il periodo di prova, ai co.co.co., tirocinanti e lavoratori autonomi.
Per quanto riguarda le dimissioni o la risoluzione consensuale durante il periodo di gravidanza e nei primi 3 anni di vita del bambino (in questo caso per padre e madre), queste restano soggette alla speciale procedura di convalida presso la Dtl.
Le dimissioni durante il primo anno di matrimonio, invece, vanno presentate online e successivamente convalidate presso la Dtl.
Tramite la nuova procedura online è possibile anche presentare le dimissioni per giusta causa: a tal fine sono state inserite delle note in cui specificarne la motivazione.
Tramite la stessa procedura prevista per l’invio delle dimissioni, è possibile, per il lavoratore, effettuare la revoca, entro 7 giorni dall’inoltro della comunicazione originaria.