Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016 entra in vigore la legge n. 41 del 23 marzo 2016 recante “Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274″.
Questi i punti salienti della nuova legge:
Omicidio stradale, pena fino a 12 anni. Sono introdotti nel codice penale i reati autonomi di omicidio stradale (art. 589-bis) e lesioni personali stradali gravi e gravissime (art. 590-bis), con tre livelli di pena che corrispondono a comportamenti di diversa gravità:
- la pena va da 8 a 12 anni per l’omicidio stradale in stato di ebbrezza superiore a 1,5 grammi per litro e in caso di assunzione di stupefacenti;
- la pena va da 5 a 10 anni in caso di tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, eccesso di velocità, attraversamento con il semaforo rosso, circolazione contromano, inversione di marcia in prossimità di incroci curve o dossi, sorpasso con linea continua;
- la pena va da 2 a 7 anni in tutti gli altri casi.
Aggravante per chi fugge. In caso di fuga l’aumento di pena va da un terzo a due terzi; è stata inoltre inserita una norma di chiusura in base alla quale la pena non può comunque essere inferiore a 5 anni. La pena è inoltre aumentata in caso di guida con patente revocata o sospesa e senza assicurazione.
Lesioni personali stradali. E’ stato introdotto in maniera speculare anche il reato autonomo di lesioni personali stradali. Anche qui la fascia sanzionatoria varia in funzione del tasso alcolemico rilevato e della gravità della violazione:
- in caso di ebbrezza superiore a 1,5 grammi per litro e uso di stupefacenti, per le lesioni gravi la pena va da 3 a 5 anni e per quelle gravissime da 4 a 7 anni;
- in caso di ebbrezza tra 0,8 e 1,5 gr e per comportamenti particolarmente gravi (eccesso di velocità, attraversamento con il semaforo rosso, circolazione contromano, inversione di marcia in prossimità di incroci curve o dossi, sorpasso con linea continua) le lesioni gravi vanno da 1 anno e mezzo a 3 anni e per le gravissime da 2 a 4 anni;
- negli altri casi le lesioni gravi sono punite da 3 mesi a 1 anno e le gravissime da 1 a 3 anni;
- anche per le lesioni l’aggravante per la fuga va da un terzo a due terzi, ed in ogni caso la pena non può essere inferiore a 3 anni;
- sia per l’omicidio che per le lesioni, se l’evento è conseguenza anche di un comportamento colposo della vittima il giudice può diminuire la pena fino alla metà.
Revoca della patente. In caso di omicidio stradale è prevista la revoca della patente per una durata variabile, anche in questo caso, a seconda della gravità del fatto:
- revoca per 10 anni in caso di omicidio “semplice”;
- per 15 anni 15 anni in tutti gli altri casi;
- fino a 20 se il colpevole ha precedenti per droga ed alcol;
- fino a 30 anni in caso di fuga.
- Per le lesioni la revoca è per 5 anni, che salgono fino a 10 in caso di precedenti per droga ed alcol e a 12 anni in caso di fuga.
Arresto obbligatorio in flagranza. E’ previsto l’arresto obbligatorio in flagranza per l’omicidio stradale commesso da chi guida in stato di ebbrezza grave (sopra 1,5gr/litro) e sotto l’effetto di stupefacenti.