Con decorrenza 22 marzo 2016 (ovvero 180 giorni dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 151/2015), l’invio telematico del certificato medico del dipendente vittima d’infortunio o di malattia professionale, non è più un adempimento a carico del datore di lavoro bensì del medico o della struttura sanitaria che per prima gli presta assistenza.

Il citato decreto, come noto, ha modificato l’articolo 53 lettera b) del D.P.R. n. 1124/1965 e, secondo la nuova stesura, “qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore”.

 

Le nuove modalità operative che medici, datori di lavoro e intermediari abilitati dovranno osservare, sono contenute nella circolare Inail 10/2016.

Quindi, in sintesi:

  • il datore di lavoro continuerà a effettuare la denuncia obbligatoria in modalità telematica all’Inail, ma senza l’invio contestuale del certificato medico, mentre resterà a suo carico l’indicazione nella denuncia dei riferimenti del certificato medico resi disponibili telematicamente dall’istituto assicuratore;
  • non è più a carico del datore di lavoro, ma dell’Inail, l’obbligo di segnalazione degli infortuni mortali o con prognosi a trenta giorni alle autorità di pubblica sicurezza e alle DTL;
  • il lavoratore infortunato deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data di rilascio e i giorni di prognosi relativi all’evento.

Dal momento in cui il datore ha a disposizione questi dati inizia a decorrere il termine per l’irrogazione delle sanzioni conseguenti alla mancata osservanza dell’obbligo di denuncia d’infortunio o di malattia professionale.