Il decreto legge n. 132/14, convertito in L. n. 162/14 il giorno 10.11.14, ha previsto due strade “facili” per separarsi e divorziare dal proprio coniuge.
La legge in esame, introduce all’art. 6, lo strumento della Convenzione di Negoziazione Assistita da uno o più avvocati, finalizzata specificamente alla soluzione consensuale delle controversie in materia di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio ovvero di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, senza la necessità di adire il giudice competente.
Possono accedere a questo istituto non soltanto le coppie sposate senza figli, ma, in virtù di modifiche apportate in sede di conversione del decreto legge n. 132/2014, anche in presenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ovvero maggiorenni ma economicamente non autosufficienti.
E’ inoltre indispensabile che i coniugi decidano consensualmente di separarsi o di divorziare, rimanendo comunque fermo il fatto che per avviare l’iter di divorzio occorre che la coppia sia già in stato di separazione da almeno tre anni.
I coniugi, assistiti da uno o più avvocati , devono raggiungere un accordo, la Convenzione di Negoziazione assistita, che dovrà essere trasmesso entro il termine di 10 giorni al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. E’ necessario che tale passaggio giudiziale sia innestato nel procedimento di negoziazione sia nel caso che la coppia abbia figli, che nel caso opposto.
In assenza di figli però, il procedimento è più snello in quanto non sarà necessario il controllo di corrispondenza dell’accordo all’interesse dei figli da parte del Pubblico Ministero: se questi non ravvisa irregolarità nell’accordo, comunica il suo nulla osta, obbligando l’avvocato della parte a trasmettere, entro 10 giorni, all’ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia dello stesso accordo munito delle certificazioni.
Nel caso, invece, in cui siano presenti figli, il PM, ricevuto l’accordo, lo sottopone a controllo e se ritiene che vi sia corrispondenza all’interesse della prole, lo autorizza, trasmettendolo all’avvocato di parte, il quale dovrà provvedere anche in questo caso alla trasmissione entro 10 giorni all’ufficiale dello stato civile.
In caso contrario, il PM trasmette l’accordo, entro 5 giorni, al Presidente del Tribunale, che fissa l’udienza di comparizione delle parti, entro 30 giorni.
L’accordo raggiunto a seguito della Convenzione produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali .
L’art. 12 della legge in esame introduce una ulteriore e nuova disciplina diretta alla semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio, complementare a quella di negoziazione assistita.
Le differenze rispetto a quest’ultima sono essenzialmente due: la prima, che la procedura ex art. 12 è preclusa in presenza di di figli che invece consentono ai coniugi di ricorrere alla Convenzione di Negoziazione Assistita, e la seconda, è il fatto che non può contenere patti di trasferimento patrimoniale, mentre ciò è possibile nella Negoziazione Assistita.
Alla luce di quanto detto sopra, resta da precisare il fatto che la L. 162/2014, pur semplificando l’iter di separazione e divorzio, in un’ottica di giurisdizionalizzazione ed economicità della procedura, non introduce però il tanto atteso istituto del “ divorzio breve”: il periodo di attesa per poter richiedere il divorzio rimane infatti invariato a 3 anni.